- Secondo la normativa di legge e contrattuale attuale nella ricostruzione di carriera il MIUR non riconosce tutto il servizio svolto da docente in qualità di supplente.Da tempo i tribunali del Lavoro, garantiscono l’applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 19 luglio 2007 de del 18 dicembre 2011 con la conseguente disapplicazione sia del CCNL 2006/2009 e sia dell’art. 485 del Testo unico della pubblica istruzione in quanto sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dalla direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte.Il danno si quantifica in quasi 14 mila euro di arretrati e aumenti di 450 euro in busta paga.